Informazione sugli Allergini Alimentari

(EU Regulation 1169/2011)

In conformità al EU Food Information to Consumers Regulation, i clienti sono informati che alcuni piatti e prodotti alimentari possono contenere ingredienti o sostanze che provocano allergie o intolleranze.

La normativa dell’Unione Europea individua 14 principali allergeni che devono essere segnalati ai consumatori:

  • Cereali contenenti glutine

  • Crostacei

  • Uova

  • Pesce

  • Arachidi

  • Soia

  • Latte (incluso lattosio)

  • Frutta a guscio

  • Sedano

  • Senape

  • Semi di sesamo

  • Anidride solforosa e solfiti

  • Lupini

  • Molluschi

I clienti affetti da allergie o intolleranze alimentari sono invitati a informare il personale prima di effettuare l’ordine, al fine di ricevere informazioni dettagliate sugli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazione sugli Alimenti ai Consumatori

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, comunemente noto come Regolamento sull’Informazione sugli Alimenti ai Consumatori (Food Information to Consumers – FIC), stabilisce le norme armonizzate dell’Unione Europea in materia di etichettatura degli alimenti e informazione ai consumatori.

L’obiettivo del regolamento è garantire che i consumatori in tutta l’Unione Europea ricevano informazioni chiare, accurate e facilmente accessibili sugli alimenti che acquistano o consumano, sia nei negozi sia nei ristoranti o attraverso altri canali di vendita.

Dati principali

  • Adozione: 25 ottobre 2011

  • Entrata in vigore: 13 dicembre 2014 (con obbligo di dichiarazione nutrizionale dal 2016)

  • Ambito di applicazione: tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalla ristorazione collettiva

  • Base giuridica: Articolo 114 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); sostituisce diverse direttive precedenti

  • Autorità competente: Commissione Europea – Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare (DG SANTE)

Obiettivi principali

Il regolamento persegue un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza del mercato.

In particolare, la normativa:

  • armonizza i requisiti di etichettatura alimentare all’interno dell’Unione Europea;

  • consente ai consumatori di effettuare scelte alimentari consapevoli;

  • previene pratiche commerciali ingannevoli;

  • garantisce condizioni di concorrenza eque tra gli operatori del settore alimentare;

  • assicura uniformità nella presentazione delle informazioni nei diversi Stati membri.

Informazioni obbligatorie per gli alimenti preimballati

Per gli alimenti preimballati, il regolamento richiede l’indicazione delle seguenti informazioni:

  • denominazione dell’alimento e elenco completo degli ingredienti;

  • indicazione degli allergeni, evidenziati nell’elenco degli ingredienti;

  • quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti;

  • quantità netta del prodotto;

  • data di durata minima o data di scadenza (“da consumarsi entro”);

  • condizioni di conservazione e modalità di utilizzo;

  • nome o ragione sociale e contatti dell’operatore del settore alimentare;

  • paese di origine o luogo di provenienza, quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore;

  • titolo alcolometrico volumico per bevande con gradazione superiore all’1,2 % vol.;

  • dichiarazione nutrizionale.

Per gli alimenti non preimballati, come quelli serviti nei ristoranti, la normativa richiede almeno l’indicazione degli allergeni, fermo restando che gli Stati membri possono prevedere ulteriori obblighi informativi.

Informazioni corrette e non fuorvianti

L’articolo 7 del regolamento stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore.

In particolare, le etichette o la comunicazione commerciale non devono:

  • attribuire agli alimenti effetti o proprietà che non possiedono;

  • suggerire caratteristiche particolari quando tutti i prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche;

  • indurre il consumatore a ritenere che un alimento abbia benefici specifici per la salute se non dimostrati.

Le informazioni volontarie, come ad esempio “senza glutine” o “adatto ai vegani”, sono consentite purché siano veritiere, verificabili e non ingannevoli.

Sviluppi normativi attuali

Nell’ambito della strategia della Commissione Europea Farm to Fork, è in corso una revisione del regolamento FIC volta a:

  • introdurre sistemi armonizzati di etichettatura nutrizionale front-of-pack;

  • ampliare le informazioni sull’origine degli alimenti;

  • chiarire l’indicazione delle date di conservazione per ridurre lo spreco alimentare;

  • introdurre obblighi di indicazione degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali anche per bevande alcoliche.